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Il lavoro domestico

Lavoro Domestico BadantiSecondo la legge 2 aprile 1958, n. 339, lavoratore domestico è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica,  sia con mansioni generiche.

Badante è, invece, il termine utilizzato nel linguaggio comune per indicare chi, all’interno dell’ambiente domestico, è addetto all’assistenza e alla cura di persone non autosufficienti, in ragione di condizioni di salute o di età.

Dal 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico, frutto della contrattazione tra i principali sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, che vale come riferimento per un contratto badante. Il testo scadrà alla fine del 2016. Laddove non si applicasse il contratto collettivo, la principale fonte normativa è rappresentata dalla suddetta Legge 2 aprile 1958 n.339 per la tutela del lavoratore domestico.

Il lavoro domestico può avere diverse modalità di svolgimento:

  • a servizio intero (lavoratore domestico convivente) – se il lavoratore abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, anche del vitto e dell’alloggio;
  • a mezzo servizio – se il lavoratore presta servizio da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore al giorno (o per 24 ore settimanali, quando il servizio non e’ uniforme tutti i giorni). Si può, quindi, trattare anche di un cd. full-time (es. 9-17) ma senza pernottamento.
  • ad ore – se presta la propria opera in famiglia solo per alcuni giorni alla settimana, e con un orario inferiore alla 24 ore settimanali.

 

– image by woodleywonderworks @Flickr.com –

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