Secondo la legge 2 aprile 1958, n. 339, lavoratore domestico è colui che presta la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, sia con mansioni generiche.
Badante è, invece, il termine utilizzato nel linguaggio comune per indicare chi, all’interno dell’ambiente domestico, è addetto all’assistenza e alla cura di persone non autosufficienti, in ragione di condizioni di salute o di età.
Dal 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico, frutto della contrattazione tra i principali sindacati e le associazioni dei datori di lavoro, che vale come riferimento per un contratto badante. Il testo scadrà alla fine del 2016. Laddove non si applicasse il contratto collettivo, la principale fonte normativa è rappresentata dalla suddetta Legge 2 aprile 1958 n.339 per la tutela del lavoratore domestico.
Il lavoro domestico può avere diverse modalità di svolgimento:
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