La collabotrice o collaboratore domestico può decidere di interrompere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, consegnando una lettera al datore di lavoro. Questi comunicherà all’Inps l’intenzione della badante , e le dimissioni verranno successivamente convalidate nei modi previsti dalla legge ( in sede sindacale; presso la Direzione territoriale del lavoro; presso il Centro per l’impiego; sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro all’Inps).
La badante è normalmente tenuta a rispettare il periodo di preavviso, la cui durata varia in relazione all’orario settimanale e all’anzianità di servizio. L’unica eccezione si ha nel caso in cui le dimissioni vengono rassegnate per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, ecc…), non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente; il lavoratore ha comunque diritto ad avere l’indennità di mancato preavviso.
Il datore potrà valutare l’opportunità di far lavorare o meno la badante dimissionaria per l’intero periodo di preavviso; è possibile, infatti, pagare al dipendente tutto o parte del periodo di preavviso se questi è d’accordo. Il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso se, ricevute le dimissioni, decide di allontanarlo dal servizio immediatamente senza accordo.
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