Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore, nello specifico il collaboratore o collaboratrice domestica, ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il diritto è irrinunciabile, quindi non può essere sostituito dalla relativa indennità.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto, per ciascuna giornata, ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Alla badante che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo di € 5,44.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.