Sia in caso di licenziamento, sia in caso di dimissioni, la badante ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.), determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite.
Il totale dello stipendio annuo va diviso per 13,5 per ottenere la quota annuale di accantonamento, che verrà poi incrementata dell’1,5% annuo, e del 75% dell’aumento del costo della vita in base al rilevamento ISTAT.
L’anticipazione del T.F.R. è consentita per non più di una volta all’anno, e nella misura massima del 70% di quanto maturato.
In caso di decesso del lavoratore, l’indennità di fine rapporto deve essere corrisposta agli eredi.